Il servizio offerto è completamente GRATUITO ed è rivolto esclusivamente alle Imprese iscritte alla Cassa Edile di Roma e provincia, in regola con i versamenti, ove non sia stato eletto al proprio interno un RLS.
Giovedì 07 Febbraio 2013
L’articolo 47 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i. prevede che, nelle aziende o unità produttive ove non sia stato eletto o designato uno o più rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, si procederà, a fronte di una richiesta al Organismo Paritetico Territoriale del comparto di competenza (per l’edilizia il CEFMECTP di Roma e Provincia) all’assegnazione di un RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale) che ne assolverà le funzioni previste dalla legge. Le modalità di elezione o designazione del RLST, sono individuate da accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Le attribuzioni del RLST, così come previsto dall’Articolo 50 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i., e da quanto ribadito in sede di contrattazione collettiva provinciale sono le seguenti:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.